Semplificazione misure minine (27.11.08)

Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al
Codice in materia di protezione dei dati personali – 27 novembre 2008
G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008

Semplificazione per taluni trattamenti
Come il Garante ha già evidenziato nel provvedimento del 19 giugno 2008 (in Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1526724), nonché mediante la segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di misure minime di sicurezza del 19 giugno 2008, da parte di taluni titolari del trattamento le medesime misure di sicurezza possono essere attuate in modo semplificato, alla luce dell’esperienza applicativa e senza diminuire dal punto di vista sostanziale le cautele volte a prevenire determinati rischi (art. 34, comma 1 bis, del Codice, come introdotto dall’art. 29 cit.).

Sono state pertanto individuate alcune nuove modalità volte a semplificare incisivamente l’applicazione di varie regole contenute nell’Allegato B).

Soggetti che possono avvalersi della semplificazione

Le seguenti modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati che:

a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;

b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso
liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005,
recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238).

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

I soggetti di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure minime di sicurezza prescritte dalla disciplina in materia di trattamenti realizzati con l’ausilio di strumenti elettronici (art. 34 del Codice e regole da 1 a 26 dell’Allegato B) osservando le modalità semplificate di seguito individuate.

… vedi http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1571218

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